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Uno dei casi di successo di Codalfa:Il ripristino del manto di copertura di un'edificio industriale |
La problematica: Il manto di copertura si è distaccato dal solaio sottostante e si muove in quanto non incollato ad un supporto stabile. Con gli sbalzi termici assistiamo ad un progressivo accentramento del manto verso il centro geometrico della copertura. L'accentramento del manto causa le pieghe agli angoli del tetto e al piede di tutti i corpi fissi emergenti dalla copertura come lucernari, tubazioni, etc. con conseguente infiltrazione d'acqua.
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L'INTERVENTO RISOLUTIVO:
-SI CONCLUDE IL PROCESSO CON LA TASSELLATURA. |
IL RISULTATO: |
Scadenza domande: 1 luglio 2016
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Col nuovo anno aumentano gli interventi di efficientamento energetico che possono usufruire dell’ Ecobonus 65%. Si tratta della detrazione Irpef e Ires pari al 65% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico sostenute entro il 31 dicembre 2016.
Oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65%, la Legge di Stabilità 2016 ha infatti esteso il bonus all’installazione degli impianti domotici e reso più interessanti i lavori sulle parti comuni dei condomìni. I condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano i lavori, ottenendo subito uno sconto.
Ma vediamo nel dettaglio, dopo la pubblicazione della Legge di Stabilità, come funziona la detrazione.
Chi può usufruire dell’Ecobonus 65%
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta da persone fisiche, compresi i professionisti, società di persone, società di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non è necessario essere proprietari dell’immobile. Le spese per i lavori possono infatti essere sostenute anche da chi detiene l’immobile in comodato, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado conviventi con il possessore o detentore.
Ecobonus 65%, gli immobili ammessi
La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico può essere richiesta per gli edifici in tutte le categorie catastali, compresi quelli strumentali, a condizione che non siano ancora in costruzione e abbiano già un impianto di riscaldamento. Quest’ultima condizione non vale per l’installazione dei pannelli solari. Se nell’intervento di riqualificazione è compresa una demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’agevolazione è riconosciuta solo per i lavori effettuati sulla parte di edificio esistente.
Anche i lavori sulle parti comuni dei condomìni usufruiscono dell’Ecobonus. Dal 1° gennaio 2016, questi interventi avranno una nuova leva perché i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese, che praticheranno uno sconto corrispondente. Le modalità operative saranno definite in dettaglio con un prossimo decreto.
Interventi per cui si può richiedere l’Ecobonus 65%
La detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:
Riqualificazione globale degli edifici esistenti: deve portare a un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008(come modificato dal DM 26 gennaio 2010). In questo caso, il tetto del risparmio ottenibile è pari a 100 mila euro.
Interventi sugli involucri degli edifici, vale a dire strutture opache verticali, coperture, pavimenti, finestre e infissi, comprese le demolizioni e ricostruzioni eventualmente connesse con la loro realizzazione che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010). L’agevolazione massima per questi lavori arriva a 60 mila euro.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso, la detrazione massima ottenibile è 60 mila euro.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano in questo gruppo la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È invece esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo. Questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.
Interventi di adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).
Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi domotici, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. I dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Cosa fare per ottenere l’Ecobonus 65%
Per accedere alla detrazione è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Per prodotti come finestre o caldaie è richiesta una certificazione fornita dal produttore. Bisogna inoltre produrre l’Attestato di prestazione energetica (APE). L’obbligo non vale per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre. Va infine compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati. La documentazione deve essere inoltrata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori.
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l'APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all'Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per gli interventi che consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria, occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedeni per il computo del limite massimo della detrazione.
L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ha creato un nuovo gruppo di lavoro dedicato agli stabilimenti balneari, allo scopo di incrementare la qualità delle aziende di spiaggia. Il nuovo gruppo di lavoro è denominato “GL 7 - Gestione degli stabilimenti balneari (U630007)”, ed è stato creato all’interno della Commissione Sicurezza della società e del cittadino, l’organo tecnico UNI che si occupa degli aspetti di protezione e di sicurezza dei cittadini, della sicurezza nella catena di distribuzione e della gestione del rischio. Ricordiamo che l’UNI è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, e che partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi internazionali di normazione ISO e CEN.
Il nuovo gruppo di lavoro varerà una nuova normativa che «intende fornire agli operatori del settore turistico-balneare elementi necessari per impostare, gestire e verificare i servizi offerti, garantendo al cliente adeguati livelli di sicurezza, qualità, fruibilità e rispetto dell'ambiente circostante», come spiega il comunicato stampa dell’UNI. La creazione del Gruppo di lavoro 7 è stata approvata per corrispondenza dalla CCT (Commissione Centrale Tecnica) lo scorso 1 agosto (Delibera CCT n. 125/2014 C).
UN PROGETTO SENZA PENSIERI
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Per pronunciarsi sulla legittimità di un intervento edilizio bisogna valutare la normativa vigente al momento in cui è stato rilasciato il titolo abilitativo.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 4831/2015 ha chiarito che per capire se un intervento rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia o in quella di manutenzione straordinaria non importa se dopo il rilascio del permesso di costruire ci sono state delle semplificazioni procedurali.
Secondo il CdS, il principio da seguire è il “tempus regit actum”. Ciò significa che in eventuali controversie si deve fare riferimento solo alle norme in vigore quando il Comune ha rilasciato il permesso.
Quel “è casa tua, decidi tu”, contenuto nello spot del Governo confezionato per comunicare le “poche e semplici incombenze a carico di chi intende ristrutturare casa” introdotte dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014) , vale quindi solo se il permesso e i lavori sono successivi all’entrata in vigore del DL.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva autorizzato una serie di lavori con due distinti permessi di costruire. Il proprietario di uno degli immobili situati nell’edificio in cui dovevano essere svolti gli interventi aveva però fatto ricorso perché riteneva che i lavori, classificati come manutenzione straordinaria, fossero in realtà più invasivi.
Il primo permesso di costruire autorizzava opere di manutenzione straordinaria e risanamento dell’immobile senza modifiche di unità interne mentre il secondo dava il via libera a lavori di risanamento conservativo e di sostituzione edilizia con la realizzazione di un impianto di ascensore e il frazionamento di una unità immobiliare mediante fusione di due appartamenti.
Secondo i giudici, i permessi avrebbero consentito la realizzazione di opere in grado di incidere sulla struttura dell’immobile in maniera invasiva. Per questo motivo hanno escluso che i lavori non potessero essere ricondotti alla nozione di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.
Il CdS ha ricordato che rientrano nella ristrutturazione edilizia gli accorpamenti, i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterano l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi. Al contrario lamanutenzione straordinaria e il risanamento conservativopresuppongono la realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Il Comune che aveva rilasciato i permessi aveva infine fatto notare che nel frattempo il Decreto Sblocca Italia aveva ampliato i casi di lavori rientranti nella manutenzione straordinaria. Il Consiglio di Stato ha bocciato però questa idea affermando che nel periodo in cui erano stati rilasciati i permessi il decreto Sblocca Italia non era stato ancora approvato e che quindi le semplificazioni introdotte non dovessero essere considerate.
Secondo il CdS, non esiste quindi nessuna possibilità si applicazione retroattiva delle nuove norme. Questo nonostante la Cassazione in una recente pronuncia abbia affermato il contrario , cioè che per rispettare la volontà di semplificazione del legislatore, sia possibile non attenersi strettamente al periodo in cui sono stati realizzati i lavori.
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